Italia — dal 2016
FOIA — accesso civico generalizzato
● fatto, sostenuto da fonti · ◌ giudizio del curatore
Dal d.lgs. 97/2016 chiunque può chiedere qualunque dato o documento pubblico, senza motivare, con risposta dovuta in 30 giorni (art. 5 d.lgs. 33/2013). Il diniego va motivato con un pregiudizio concreto (eccezioni dell'art. 5-bis); se nega o tace, il cittadino ha riesame del RPCT, difensore civico e TAR.
Ha ribaltato il principio: dal «serve un motivo» al «chiunque può sapere, salvo eccezioni». Ma la conoscibilità si ferma dove manca un'autorità indipendente che la imponga: il riesame resta interno a chi ha negato.
Il diritto di sapere come regola, non come eccezione; il test del pregiudizio concreto al posto del segreto automatico; il registro pubblico delle richieste.
Una legge che vincoli l'amministrazione, un'autorità di vigilanza (ANAC) e cittadini che il diritto lo esercitano davvero.
Senza autorità indipendente e con sanzioni deboli, il silenzio conviene: l'onere di reagire (ricorso, TAR) ricade sul cittadino. Diritto forte sulla carta, diseguale nei fatti.
fatto, sostenuto da fonti — Fonti & evidenza
D.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016 (FOIA); Linee guida ANAC, delibera 1309/2016; Global Right to Information Rating (Centre for Law and Democracy/Access Info), Italia 85/150; Diritto di Sapere, «Ignoranza di Stato» (2017); Dipartimento Funzione Pubblica, monitoraggio FOIA 2020.
Granularità fine (claim singoli ↔ fonti, studi accademici collegati) prevista dallo schema §2 dell'architettura — popolata negli stadi successivi. Per ora la fonte è a livello di caso.